La responsabilità professionale civile dell’infermiere secondo le ultime pronunce di merito e del giudice delle leggi
L’incontro avrà una impostazione di metodo eminentemente pratica, tesa da orientare il professionista Infermiere all’interno delle questioni maggiormente dibattute dal punto di vista giurisprudenziale, accrescendone il già ampio quadro di competenze professionali complesse.
Facendo tesoro del sapere dichiarativo, generale e teorico delle conoscenze che ogni Infermiere possiede, il Corso porrà al centro della trattazione il sapere procedurale, specifico, basato sulla pratica di tutti i giorni, che ha a che fare con l’esperienza, e l’inevitabile ricaduta dell’esercizio pratico della professione sul piano delle responsabilità civili, penali e deontologiche.
La cornice del Corso sarà rappresentata dalla contestualizzazione dei contesti di cura (diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi, di clinical governance e gestione delle cronicità) e dalla specificazione dei rapporti con i diversi attori della prestazione sanitaria, con l’ospedale e con il territorio.
Il contesto legislativo sul quale si muoverà il Corso è quello segnato dalla legge n. 24/2017 (Gelli-Bianco), la quale ha precisato le aree di responsabilità civile, penale e amministrativa dell’Infermiere, disponendo, per il caso di danni a pazienti derivanti da negligenza o imperizia, che sarà l'ente per cui l’Infermiere lavora a rispondere civilmente, a meno che non vengano commessi errori gravi o violazioni delle linee guida e buone pratiche accettate. La legge stabilisce inoltre l'obbligo per le strutture sanitarie di stipulare assicurazioni per la responsabilità civile, garantendo così una copertura ai loro professionisti.
Inoltre, la legge Gelli enfatizza l'importanza della documentazione clinica accurata e tempestiva, sottolineando come una corretta tenuta delle cartelle cliniche sia essenziale sia per la difesa del professionista in caso di contenziosi, sia per la sicurezza del paziente. Questa enfasi aiuta gli infermieri a comprendere l'importanza di registrare con precisione ogni intervento, contribuendo alla trasparenza e alla qualità delle cure.
Altro aspetto assai rilevante è la responsabilità civile diretta delle strutture sanitarie.
L’articolo 7 pone i principi relativi alla responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria: la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, che nell’adempimento della propria obbligazione si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte dolose e colpose ai sensi degli articoli 1218 (Responsabilità del debitore) e 1228 (Responsabilità per fatto degli ausiliari) del codice civile.
In ogni caso l’esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Nella determinazione del risarcimento del danno il giudice tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 – e quindi del rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida – e dell’articolo 590-sexies c.p. introdotto dall’articolo 6 del provvedimento.
Viene quindi previsto un regime di doppia responsabilità civile, qualificato come:
• responsabilità contrattuale per la struttura – con onere della prova a carico della struttura stessa e termine di prescrizione di dieci anni;
• responsabilità extra-contrattuale per l’esercente la professione sanitaria (qualora direttamente chiamato in causa) a qualunque titolo operante in una struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica o privata – salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente – con onere della prova a carico del soggetto che si ritiene leso e termine di prescrizione di cinque anni.
Durante il Corso saranno prospettati 4 casi pratici:
RESPONSABILITA’ DELL’INFERMIERE ‘TRIAGISTA’ (Corte di Cassazione, sent. n. 15076/2025)
OBBLIGO DI ASSISTENZA DEL PAZIENTE (Corte di Cassazione, sent. n. 21449/2022)
DANNO DA ERRATA PRESCRIZIONE (Corte dei Conti, sent. n. 85/2025)
POSIZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DEI PAZIENTI (Corte di Cassazione, sent. n. 39256/2019)
I casi forniranno lo spunto per approfondire i vari temi di rilievo giurisprudenziale che saranno approfonditi in forma dialogica.
Programma didattico
ore 08.30-09.00: Registrazione partecipanti;
ore 09.00-11.00: La responsabilità professionale civile dell’infermiere (Avv. Salvatore Antonino Raciti);
ore 11.00-11.15: pausa caffè;
ore 11.15-13.15: Le ultime pronunce di merito e del Giudice delle leggi (Avv. Salvatore Antonino Raciti);
ore 13.15: Chiusura lavori e somministrazione questionario di verifica dell'apprendimento
- Crediti
- 5,2
- Discipline
- Infermiere
- Infermiere pediatrico
- Ostetrica/o
- Data
- 3 ottobre 2025
- Numero accreditamento
- 3174-462768
- Luogo
Sala conferenze CNA “Pippo Tumino”
- Allegato
- RG 031025.png
- Partecipanti ammessi
- 100
- Posti disponibili
- 84
- Costo iscrizione
- Iscritti al Sindacato Nursind e CGS: gratuito
- Altri partecipanti : € 31,00